29-09-2020 | Comunicazioni

L’ANAB diventa Associazione di Promozione Sociale

L’associazione Naturista Abruzzese ha accolto una nuova e stimolante sfida nel panorama delle associazioni naturiste italiane.

Nel corso dell’assemblea straordinaria dei soci tenuta il giorno 27 settembre 2020 è stata decisa la completa riforma e ammodernamento dello statuto sociale e il contestuale avvio della procedura che porterà al riconoscimento dell’ANAB quale “Associazione di Promozione Sociale”.

Pertanto la nostra associazione diverrà a pieno titolo un “Ente del Terzo Settore” mediante la sua trasformazione in associazione di promozione sociale (APS).

Le associazioni di promozione sociale sono enti del terzo settore costituiti in forma di associazione, da un numero non inferiore a sette persone fisiche, per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.

Le associazioni di promozione sociale si inquadrano quindi come un sottoinsieme degli enti del terzo settore, e si caratterizzano per alcune regole o vincoli peculiari e per alcune agevolazioni fiscali ulteriori rispetto a quelle stabilite per gli E.T.S.

Aspetti di natura amministrativa e operativa

Essere ente del terzo settore rappresenta senza dubbio una opportunità: la legge delega della riforma prevede che “L’iscrizione nel Registro (…) è obbligatoria per gli enti del terzo settore che si avvalgono prevalentemente o stabilmente di finanziamenti pubblici, di fondi privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni o di fondi europei destinati al sostegno dell’economia sociale o che esercitano attività in regime di convenzione con enti pubblici” ed il codice del terzo settore prevede che le pubbliche amministrazioni coinvolgano gli enti del terzo settore nei percorsi di coprogrammazione e coprogettazione dei servizi ed attività che interessano anche il mondo culturale

Aspetti di natura fiscale

Il concetto di base è che d’ora in avanti solo gli enti del terzo settore potranno beneficiare dalle esenzioni dalle imposte IRES e IRAP.

La disciplina speciale sulle Aps è definita dagli articoli 85 e 86 del codice del terzo settore. Il primo opera una riproposizione di massima dei benefici già attualmente recati dal testo unico delle imposte sui redditi. Il secondo introduce il regime forfettario destinato a sostituire, per le Aps, l’attuale regime ex lege 398/91, di cui è nota l’estensione alle associazioni senza fini di lucro in forza dell’art. 9-bis, legge n. 66/92.

La de-commercializzazione dei corrispettivi specifici prevista dall’art. 85
Viene confermata la non imponibilità fiscale e quindi la non commercialità dei corrispettivi specifici versati dagli associati per attività svolte dall’Aps nei loro confronti e dei propri familiari purché queste attività siano svolte in diretta attuazione delle finalità istituzionali. Questo principio vale anche con riferimento agli associati di altri enti che facciamo parte per organizzazione statutaria dello stesso ente a livello locale o a livello nazionale. C’è stato, quindi, un vero e proprio riversamento di una disciplina che è già presente attualmente nel testo unico delle imposte sui redditi (articolo 148 comma 3).

La nuova normativa conferma anche la de-commercializzazione dei corrispettivi specifici versati dai terzi alle Aps per acquistare loro pubblicazioni, purché queste siano cedute prevalentemente al corpo sociale e ai loro familiari. È possibile quindi usufruire di questa agevolazione anche per la vendita all’esterno, purché la maggior parte degli acquisti sia effettuata da parte dei soci.

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