Comune di Torino di Sangro

Provincia di Chieti

Deliberazione di Consiglio Comunale

Numero 26

INDIVIDUAZIONE DI UN’AREA DEMANIALE MARITTIMA IN

LOCALITÀ CONTRADA LAGODRAGONI PER LO

SVOLGIMENTO DELLA PRATICA DEL NATURISMO AI SENSI

DELLA LEGGE REGIONALE 09.08.2013, N. 26. – PROVVEDIMENTI   

Data 30.06.2016  

L’anno duemilasedici addi trenta del mese di giugno alle ore 19,30 nella sala delle adunanze nella sala consiliare, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono stati per oggi convocati a seduta  ordinaria in prima convocazione i Consiglieri comunali.

All’appello risultano:All’appello risultano:

AVV. PRIORI SILVANA Presente
MORETTI GIUSEPPE GABRIELE Assente
FERRANTE DANIELE Presente
DE GRANDIS TONI Presente
MAMMARELLA FEDERICA Presente
MUCCI LUIGI Presente
DI FONSO NINO Presente

GIORGIO ANTONIO

Presente

                                                             

Totale presenti   7      Totale assenti     1

Assiste il Segretario Comunale Il Segretario Comunale Dott.ssa Evelina Di Fabio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Avv. Silvana Priori nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

  

 

Il Sindaco illustra l’argomento all’O.D.G.,

fa presente che  prima   dell’emanazione della  L.R. n. 26/2013  che disciplina la pratica del turismo naturista , le persone dedite a tale pratica  si  sono sentite  libere di esercitarla senza  limiti di spazio e senza prescrizioni nei pressi del Trabocco comunale . A  seguito  della L.R. sopraindicata per la stagione balneare 2014/2015  si è provveduto   all’individuazione di un tratto di spiaggia libera ove consentire la pratica del naturismo  ,regolarizzando una situazione di fatto gia’ esistente  da sempre.

L’esperienza  maturata  ha avuto ottimi risultati  sia perche’ e’ stata regolamentata la pratica del naturismo  prima esercitata comunque  ma senza limiti   creando imbarazzo  ai liberi fruitori delle spiagge  mentre adesso e’ consentita solo all’interno dell’area  segnalata da appositi cartelli ed e’ sanzionabile in virtu’ di ordinanza sindacale  ,  sia perche’  la pratica del naturismo ha registrato  risultati molto positivi per l’incremento  delle attivita’ turistiche  con presenze anche da fuori regione e dall’estero.Inoltre garantisce il diritto  alla libera scelta di ognuno e il rispetto reciproco.

Inoltre  disciplinare stabilmente ed in maniera definitiva la pratica del naturismo  nel territorio comunale  permettera’ una programmazione stabile per chi vuole investire  in detta area.

Segue l’intervento del Consigliere Nino Di Fonso il quale dichiara di essere contrario all’individuazione in via definitiva dell’area ,sia perche’ non ritiene che ci siano stati risultati positivi , sia perche’   altre associazioni  e non solo l’Anab, potrebbero farsi avanti.

Il sindaco ribadisce  che la spiaggia e’ libera, aperta a tutti  ed è  gratuita .

Il Consigliere Ferrante Daniele fa presente che la spiaggia naturista e’ stata elevata e rivitalizzata  come area in quanto  prima c’era comunque , ma fuori da qualsiasi norma o limite,  oltre ad aver favorito  attivita’ turistiche e ricettizie.

Il consigliere di Fonso Nino chiede se sono state avanzate richieste dagli operatori di settore turistico del Comune  come indicato  nella delibera e se sono state protocollate.

Il Sindaco risponde che ci sono state richieste verbali e manifestazioni di interesse  come per esempio la Ditta Vitale che ha ospitato i naturisti ed ha maturato  l’idea di realizzare un’area camper a loro dedicata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge Regionale 09.08.2013, n. 26 recante “Valorizzazione del Turismo Naturista” (pubblicata  sul BURA Speciale n. 79 del 21.08.2013) con la quale disciplina la pratica del turismo naturista nel territorio regionale;

DATO ATTO che la summenzionata Legge Regionale:

All’art. 3 comma 1) recita “La Regione Abruzzo, entro i limiti posti dallo Statuto e nel rispetto dei principi generali della Costituzione della Repubblica, riconosce e promuove nel proprio territorio le condizioni necessarie per garantire la possibilità di praticare il naturismo, riconoscendolo come stile di vita sano, naturale ed educativo, nonché avente grandi potenzialità di sviluppo economico”;

All’art. 4 comma 1) prevede che “I Comuni ed i competenti enti, anche in accordo tra loro, […], individuano e destinano spiagge marine, lacustri o fluviali, boschi ed altri ambienti naturali di proprietà del demanio o di enti pubblici alla libera pratica del naturismo, a cominciare da quelli in cui tale pratica è già consuetudine”;

DATO ATTO che il comune di Torino di Sangro, su istanza della A.N.AB. – Associazione

Naturista Abruzzese” con sede in  Via Vittorio Veneto, 23 Frazione Vallemare 65012 Cepagatti (PE), con delibera di Giunta Comunale n. 57 del 13.06.2014 individuava un tratto di spiaggia libera ove consentire la pratica del naturismo e precisamente in località Contrada Lago Dragoni, 450 metri a nord del Trabocco comunale di Punta Le Morge; la predetta deliberazione veniva confermata con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 02.03.2015 anche per la stagione estiva successiva; CONSIDERATO che l’esperienza maturata nelle precedenti stagioni balneari ha avuto risultati estremamente positivi in quanto:

è stata regolamentata e disciplinata la pratica del naturismo prima esercitata nella medesima area al di fuori di qualsiasi norma e limite,  creando situazioni di imbarazzo ai liberi fruitori delle spiagge, del tutto ignari della presenza di soggetti dediti al naturismo o al nudismo;

la pratica del naturismo è consentita solo all’interno dell’area individuata e delimitata con appositi cartelli ed è segnalata in tal modo da impedire il verificarsi di situazioni imbarazzanti e da garantire il diritto alla libera scelta di ognuno, ed in particolare di chi non pratica il naturismo;

la regolamentazione nel territorio di Torino di Sangro della pratica del naturismo ha registrato risultati estremamente positivi, con notevole crescita delle attività turistiche e ricettive locali, derivante dall’incremento del  turismo naturista, che attrae numerose presenze anche da fuori regione e dall’estero;

si ritiene,  alla luce delle positive esperienze registrate nel periodo di sperimentazione della pratica , effettuato nelle stagioni estive 2014 e 2015, nonché delle richieste avanzate dagli operatori del settore turistico del nostro Comune, necessario ed opportuno consentire stabilmente detta pratica nel territorio comunale ed in particolare nell’area già concesso e con i limiti stabiliti;

ACCLARATA pertanto la volontà di questa Amministrazione di disciplinare stabilmente ed in maniera definitiva la pratica del naturismo nel tratto di spiaggia preposto, in loc. Lagodragoni;

CONSIDERATO inoltre che:

il tratto di costa individuato è da oltre trenta anni frequentato da naturisti, in quanto trattasi di area particolarmente isolata e coperta da folta vegetazione, e dove non affacciano abitazioni e/o attività e assi viari pedonali o carrabili;

DATO ATTO che la fruizione del tratto di spiaggia in oggetto:

è libera e gratuita, opportunamente indicata e delimitata da apposita segnaletica; la pratica del naturismo è consentita esclusivamente all’interno dell’area appositamente delimitata, e gli eventuali trasgressori saranno sottoposti a sanzione amministrativa;

VISTA la planimetria nella quale viene individuato il tratto del litorale costiero nel quale è consentita la pratica del naturismo, che allegata alla presente deliberazione ne forma parte integrale e sostanziale;

DATO ATTO che agli aspetti esecutivi e gestionali provvederanno, per quanto di propria competenza, gli organi e gli uffici comunali;

VISTO il vigente Codice della Navigazione approvato con R.D. 30.03.1942 n. 327 nel testo in vigore;

VISTO il vigente Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione approvato con D.P.R. 15.02.1952 n. 328, nel testo in vigore;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, ad oggetto Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59;

VISTA la Legge Regionale 17 dicembre 1997, n. 141 e successive modifiche ed integrazioni, recante “norme per l’attuazione delle funzioni amministrative in materia di Demanio Marittimo con finalità turistiche e ricreative;

VISTA la Deliberazione n. 33 del 23.12.2003, con la quale la Giunta Regionale d’Abruzzo ha conferito ai Comuni le funzioni amministrative in materia di demanio marittimo, con decorrenza 31.01.2004;

VISTA la vigente Legge 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs n.267/2000 riportato sulla proposta stessa;

Con votazione palese, resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

  • Presenti e votanti        n. 7
  • Voti favorevoli           n. 5
  • Voti contrari  n. 2(Di Fonso Nino – Giorgio Antonio);

DELIBERA

 

  1. DI DARE ATTO che quanto riportato nella premessa narrativa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
  2. DI INDIVIDUARE, ai sensi della Legge Regionale 09.08.2013 n. 26 recante “Valorizzazione del Turismo Naturista”, un’area demaniale marittima del litorale costiero di 200 metri di fronte mare in località Contrada Lago Dragoni,  ubicata a 400 m. a nord del trabocco comunale “Punta Le Morge” da destinare a spiaggia libera da fruire gratuitamente per la pratica del naturismo, come meglio individuato nella planimetria che allegata alla presente deliberazione ne forma parte integrale e sostanziale;
  3. DI DARE ATTO che agli aspetti esecutivi e gestionali provvederanno, per quanto di propria competenza, gli organi e gli uffici comunali.

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